In questa rubrica vengono inserite le domande, con le relative risposte, ricorrenti al fine di sciogliere i dubbi su questioni di comune interesse
5 commenti su “FAQ”
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In questa rubrica vengono inserite le domande, con le relative risposte, ricorrenti al fine di sciogliere i dubbi su questioni di comune interesse
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Perchè attivare la procedura di Crisi da sovraindebitamento?
Perchè è l’unico modo a disposizione per il debitore meritevole di esdebitarsi il che significa di liberarsi definitivamente dei propri debiti ( Equitalia;Finanziarie; Mutui; Prestiti al consumo;etc.etc..)
Perchè rivolgersi all’ OCC Teramo ?
1) Perchè rivolgendosi all’ OCC Teramo, con un semplice appuntamento telefonico, si ha la possibilità di verificare gratuitamente in pre-istruttoria, con l’ausilio di professionisti altamente specializzati, la fattibilità di accesso ad una delle tre procedure previste dalla legge;
2) Costi certi e contenuti e solo nel caso sussistono i requisiti per accedere alla procedura di crisi da sovraindebitamento;
3) Assistenza da parte di Professionisti specializzati iscritti negli Ordini professionali soggetti a formazione professionale continua specifica;
4) Celerità nel deposito della proposta al fine di sospendere al più presto il decorso degli interessi, sui crediti priviligiati, ed eventuali procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, in corso.
Quanto mi costa richiedere la nomina del Gestore della crisi ?
Per la nomina di un Gestore della Crisi è richiesto un versamento di Euro 222,00 (200 + iva 22%)
Come richiedere la nomina di un Gestore della Crisi ?
Semplicemente scaricando l’apposito modulo, corredato dei relativi allegati, compilarlo e presentarlo alla segreteria dell OCC TERAMO
Nel caso in cui il ricorrente la procedura di sovraindebitamento abbia già presentato, nel quinquennio, precedenti domande di ammissione, rese improcedibili, quindi senza che sia stata decretata l’apertura della procedura, la domanda può essere ripresentata ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera b) legge 3/2012, non avendo il ricorrente mai usufruito degli effetti della procedura nelle precedenti declaratorie di inammissibilità. (Cassazione 1896/2016)
Nella procedura di sovraindebitamento non è riprodotta la norma di cui all’art. 9 comma 2 L.F. che rende irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento di sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito dell’istanza. Non potendo trovare applicazione analogica l’art. 9 comma 2 L.F. il carattere fittizio del trasferimento di residenza del ricorrente deve essere provato dal reclamante.