– Sospensione dell’inizio o della prosecuzione delle procedure esecutive –

Tribunale di Verona 07 luglio 2016 – Est. Platania.

 

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Sospensione dell’inizio o della prosecuzione delle procedure esecutive – Durata – Provvedimento definitivo di omologazione – Esclusione – Termine finale corretto – Chiusura della procedura.

 

Appare corretta e può trovare, pertanto, accoglimento l’istanza ex art. 742 c.p.c. di correzione del decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14 quinquies L. 3/2012 (Disposizioni per la composizione delle crisi da sovraindebitamento) nella parte in cui dispone la sospensione dell’inizio o della prosecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, come disposto dal comma secondo, lettera b) di detta disposizione,  anziché fino all’emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione, ma solo in caso di accordo con i creditori  e di piano del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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