L’imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all’art. 1, c. 2 R.D. 16.03.1942, n. 267 ” cd imprese sotto soglia” e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che. ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La disciplina fallimentare stabilisce che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se. di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000. Tali limiti dimensionali possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della Giustizia.
Il compito dell’esperto è quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una s. oluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA:
Deposito di un’istanza presso l’organismo di composizione della crisi (O.C.C.) oppure, nelle forme previste dal medesimo art. 5, c. 1 D.L. 118/2021, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.