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Duplice ruolo per il gestore della crisi da sovraindebitamento

Duplice ruolo per il gestore della crisi da sovraindebitamento

Il professionista incaricato, in presenza dei relativi presupposti, redige il piano del consumatore e lo attesta
/ Lunedì 16 maggio 2016

La relazione del gestore della crisi di cui all’art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012 deve riepilogare, tra l’altro, il piano del consumatore esposto nel ricorso sottoscritto dal debitore, effettuando un esame critico, finalizzato al rilascio del giudizio di fattibilità: sul punto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento del 31 marzo 2016, ritiene che la terzietà di tale professionista non costituisca un elemento indispensabile, né è richiesto dalla norma, che prevede, invece, che presti il proprio ausilio nella predisposizione del piano (art. 7, comma 1-bis della L. 3/2012).
Questo duplice ruolo di sostanziale coautore del piano e attestatore dello stesso pone problemi di equilibrio e serietà del giudizio, e più delicati rispetto alle attestazioni previste per gli istituti disciplinati dal RD n. 267/42 (piano di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo), che presuppongo una terzietà indiscutibile e permamente.

L’indipendenza è fondamentalmente uno stato mentale che il professionista deve salvaguardare, in ogni manifestazione della propria attività in cui sia richiesta.
A parere della FNC, l’indipendenza e l’assenza di cause di incompatibilità devono sussistere al momento di assunzione dell’incarico, e “non vengono meno neppure nel caso in cui il Referente dell’OCC, al quale il debitore si sia rivolto per chiedergli di assegnargli un professionista qualificato che esamini la sua situazione, affidi al futuro Gestore, scelto nell’ambito dei professionisti iscritti nei propri albi, l’incarico di effettuare una pre istruttoria sull’ammissibilità del sovraindebitato ad una delle procedure previste dalla L. 3/2012. Del resto, come confermano i principi approvati dal CNDCEC, anche l’attestatore nelle procedure previste dalla legge fallimentare svolge delle verifiche preliminari prima di accettare l’incarico, senza che ciò comprometta la sua indipendenza. E si tratta di verifiche molto più pregnanti di quella dei presupposti di ammissibilità del debitore al piano del consumatore”.

A questo proposito, è richiamato il § 2.5.8 dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, che induce la FNC a ritenere che non venga meno l’indipendenza del gestore della crisi che abbia conosciuto il debitore per incarico dell’OCC prima della sua nomina e che, successivamente ad un sommario esame di ammissibilità e fattibilità, sia stato poi nominato, collabori alla redazione del piano e ne attesti la fattibilità.

Da consigliare una proposta che sia omologabile

Il gestore della crisi deve consigliare il debitore a formulare una proposta che ritiene omologabile e, qualora le disponibilità patrimoniali o la situazione concreta non lo consentano, deve prospettare al consumatore la necessità di accedere ad un’altra procedura, oppure rinunciare all’incarico.
L’errore più grave sarebbe quello di essere troppo accondiscendente rispetto al sovraindebitato, e spingersi ad attestare la fattibilità di un piano che si reputa già in partenza incapace di superare il vaglio critico del giudice e le opposizioni dei creditori.

La FNC ritiene, inoltre, che – in virtù del ruolo conferito dalla legge come ausilio al debitore nella formulazione del piano e presentazione del ricorso – la redazione dell’istanza per la fissazione dell’udienza di omologazione sia preceduta da una fase avanzata e pressoché definitiva di scrittura della relazione del gestore della crisi: è, pertanto, necessario che quest’ultimo abbia già appurato l’ammissibilità, la diligenza e meritevolezza del debitore, nonché la fattibilità del piano, anche attraverso diverse ipotesi.

In definitiva, la relazione del gestore della crisi, con riguardo al piano proposto dal consumatore, deve esporre le seguenti informazioni: l’indicazione della proposta, in termini di messa a disposizione di elementi patrimoniali e reddituali; l’intervento di terzi; le garanzie offerte e i depositi cauzionali; l’eventuale necessità della nomina del liquidatore, in sede di decreto di omologazione o successivamente; i tempi previsti per l’esecuzione degli atti di liquidazione e dei pagamenti; l’eventuale suddivisione dei creditori in classi; la somma da attribuire ad ogni creditore.

FAQ

In questa rubrica vengono inserite le domande, con le relative risposte, ricorrenti al fine di sciogliere i dubbi su questioni di comune interesse

Concordato preventivo – Imposta sul valore aggiunto – IVA – Falcidia – Ammissibilità – Presupposti (Corte Giustizia UE 07 aprile 2016)

l Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14725 – pubb. 13/04/2016

 

Corte Giustizia UE 07 aprile 2016 – causa C-546/14 – Pres. Ilesic – Est. Jarasiunas.

Concordato preventivo – Imposta sul valore aggiunto – IVA – Falcidia – Ammissibilità – Presupposti

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Carlo Verbeni